Le donne elette all’Assemblea costituente furono impegnate come rappresentanti della sovranità popolare a pieno titolo e dimostrarono che, grazie alla loro esperienza politica, alla loro preparazione culturale e alla loro sensibilità politico-istituzionale erano capaci di compiere il loro mandato in modo esemplare, contribuendo a scrivere le regole fondamentali della vita del Paese
Le donne italiane votarono per la prima volta in una consultazione politica il 2 giugno 1946 per il referendum istituzionale fra Monarchia e Repubblica e per l’elezione dell’Assemblea costituente. La percentuale delle partecipanti al voto fu altissima, smentendo le più fosche previsioni dettate dalla scarsa fiducia di alcuni esponenti politici e opinionisti scettici sull’interesse delle donne italiane verso le questioni istituzionali.
Le donne diedero prova di un grande e festoso interesse per la politica, ribadendo quanto emerso già nel voto amministrativo. Furono elette ventuno donne su cinquecentocinquantasei componenti dell’Assemblea. Per la prima volta, quindi, una piccola compagine femminile entrava a far parte dell’istituzione rappresentativa del popolo italiano.
Furono elette: Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria Federici, Nadia Gallico Spano, Angela Gotelli, Angela Guidi Cingolani, Nilde Iotti, Maria Jervolino De Unterrichter, Teresa Mattei, Angelina Merlin, Angiola Minella, Rita Montagnana, Maria Nicotra, Teresa Noce, Ottavia Penna Buscemi, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Vittoria Titomanlio.
Fra le elette vi erano: nove appartenenti alle liste della Democrazia Cristiana, nove a quelle del Partito Comunista Italiano, due socialiste (una eletta per il PSIUP-PSLI e una per il PSIUP-PSI) e una rappresentante dell’Uomo qualunque.
Si tratta perlopiù di donne che avevano maturato una forte sensibilità politica, essendo state impegnate in modo diverso nella lotta al fascismo e molte anche direttamente nella Resistenza. Con il contributo determinante di queste donne, che nonostante le forti differenze politiche hanno sempre saputo agire in modo concorde ed incisivo per far riconoscere i diritti delle cittadine italiane nell’articolato costituzionale, è stata approvata la nostra attuale Costituzione, che contiene importanti conquiste civili e politiche ed è, per quanto riguarda la questione femminile, una delle più avanzate e complete.
Non è stata certamente attuata prontamente; tant’è che le principali riforme che coinvolgevano in primo luogo le cittadine italiane sono giunte tardivamente fra gli anni Sessanta e Settanta, anche grazie alla possente mobilitazione del mondo femminile in tutte le sue componenti. Norma fondamentale è l’articolo tre, il quale recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
Per superare il pericolo che questa norma rimanesse una mera affermazione di principio e per garantirne la concreta attuazione, l’articolo tre specifica ancora che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
In teoria, sarebbe bastato questo chiarissimo e solenne riconoscimento del principio di eguaglianza dinanzi alla legge per superare in positivo tutte le norme della legislazione ordinaria discriminatorie nei confronti delle donne. I costituenti, ed in modo particolare le donne facenti parte dell’Assemblea, erano però ben coscienti delle difficoltà che si sarebbero dovute affrontare per realizzare un sistema giuridico, una cultura ed un costume sociale di sostanziale parità, questione per altro sulla quale ancora il cammino appare molto lungo.
Per tale motivo – scelta unica nell’articolato della Carta costituzionale – il principio paritario è stato ribadito più volte. Viene ripreso al secondo comma dell’articolo ventinove il quale recita: «Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi»; al primo comma dell’articolo trenta che stabilisce: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio».
È di particolare importanza l’articolo trentasette il quale, risolvendo un problema che, per lunghi anni ed in molti settori e purtroppo ancora oggi, ha penalizzato le donne italiane, stabilisce che: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore». L’articolo trentasette contiene anche un’altra importante scelta specificando che «le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione».
Per quanto riguarda i rapporti politici, due sono gli articoli importanti: l’articolo quarantotto e l’articolo cinquantuno. L’articolo quarantotto specifica che: «Sono elettori tutti i cittadini uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età». L’articolo cinquantuno afferma che: «Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». Di recente, con l’articolo uno della legge costituzionale del 30 maggio del 2003 numero uno è stato aggiunto un secondo comma, il quale afferma che, per raggiungere una sostanziale eguaglianza, «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».
In seno all’Assemblea costituente le donne, anche attraverso la Commissione dei Settantacinque, della quale fecero parte Nilde Iotti, Maria Federici, Lina Merlin, Teresa Noce, Ottavia Penna Buscemi, hanno dato un contributo sostanziale non soltanto al superamento delle discriminazioni a danno delle donne, ma a tutte le norme, specialmente a quelle riguardanti i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale. Il loro contributo si è rivolto verso la specificità dei diritti politici e sociali e la piena attuazione di un concetto di democrazia sostanziale e paritario.
La lettura degli atti parlamentari, in merito ai lavori della Commissione per i trattati internazionali operante in seno all’Assemblea, e le testimonianze delle stesse costituenti fanno emergere con forza la loro richiesta di affermazione della pace, principio sancito solennemente nell’approvazione dell’articolo undici con il quale si dichiara che: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» e s’impegna «per un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni».
Le donne elette all’Assemblea costituente furono quindi impegnate come rappresentanti della sovranità popolare a pieno titolo e dimostrarono che, grazie alla loro esperienza politica, alla loro preparazione culturale e alla loro sensibilità politico-istituzionale erano capaci di compiere il loro mandato in modo esemplare, contribuendo a scrivere le regole fondamentali della vita del Paese. A queste grandi donne, espressione della maturità e sensibilità politica delle donne italiane, la nostra Repubblica deve molto ed è doveroso quindi ricordarle in tutte le sedi civili ed istituzionali.
Francesca Russo
02 giugno 2026