Affidi e adozioni, dal passato alle criticità attuali, di Anna Maria Colella

La legge 184 del 1983 è stata una grande conquista  di chi negli anni 70/80 si è battuto  per sviluppare una politica di interventi alternativi al ricovero, cioè di alcuni  magistrati, degli enti locali, delle autorità ecclesiastiche, dei movimenti, delle associazioni  e di tutti coloro che hanno fatto della battaglia dei diritti dei minori un elemento fondamentale di riforma.


Pubblichiamo di seguito la relazione di Anna Maria Colella svolta al Seminario organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati di Torino e dalla Fondazione Nilde Iotti “Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia” il 3 marzo 2026 presso la Fondazione Croce a Torino

La legge 184 del 1983 è stata una grande conquista  di chi negli anni 70/80 si è battuto  per sviluppare una politica di interventi alternativi al ricovero, cioè di alcuni  magistrati, degli enti locali, delle autorità ecclesiastiche, dei movimenti, delle associazioni  e di tutti coloro che hanno fatto della battaglia dei diritti dei minori un elemento fondamentale di riforma. E’ stato di fatto definito l’affidamento familiare come intervento prioritario disposto dai servizi sociali  pubblici rispetto al ricovero in istituto.

La legge portava a compimento il lungo e complesso movimento culturale, organizzativo e giuridico di deistituzionalizzazione dei minori. Dobbiamo ricordare qui a Torino  l’impegno del Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino, Paolo Vercellone, e con lui i giovani magistrati Camillo Losana e Graziana Calcagno; le battaglie di Francesco Santanera e dell’ANFAA  e la voce sovrastante, a livello nazionale, di monsignor Nervo, che tuonava contro gli istituti.

Primo in Italia aveva cominciato a promuovere l’affidamento familiare fin dagli anni ‘75 il Comune di Torino, grazie all’impegno dell’Assessore  Angela Migliasso. Pratica innovativa che piano piano si diffuse su tutto il territorio regionale.

Fu organizzata nella Regione Piemonte negli anni ‘80 la prima anagrafe in Italia dei minori in istituto; così emerse il dato ai più sconosciuto di circa 5.000 minori  ricoverati nella nostra regione, in strutture che accoglievano anche più di cento bambini, con pochi operatori a loro dedicati.

Ma si potevano anche calcolare, grazie al volontariato di tante famiglie accoglienti,  400 affidamenti familiari su tutto il territorio.

A) Affidamenti familiari

I criteri ispiratori dell’ affidamento  familiare, normato in Italia dalla legge 4 maggio 1983 n. 184/1983 “Diritto del minore ad una famiglia” e successive modifiche (legge 28 marzo 2001 n. 149; legge n. 173/2015), in linea con quanto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del fanciullo del 1989 (e ratificata dall’Italia nel 1991) e con la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo del 1950, erano semplici.

Proteggere un bambino, con una convinzione condivisa, dandogli una famiglia in più,  in modo che trovi le attenzioni e le cure di un  nucleo familiare che i suoi genitori non sono temporaneamente in grado di dargli. L’affido negli anni passati si inseriva nella realtà sociale, accogliente, di allora, e tutti gli operatori erano impegnati ad accompagnare queste nuove esperienze.

Adesso le famiglie di origine sono più vulnerabili, e spesso lo sono anche coloro che fanno richiesta di affidamento; a volte l’affido è richiesto da famiglie che si sono fermate davanti al progetto adottivo e ripiegano sugli affidamenti.

E’ venuta meno negli anni la temporaneità dell’affido come strumento di sostegno alla famiglia, e si è persa la natura consensuale del provvedimento. I dati ci dicono che gli affidamenti fatti negli anni 80 erano all’80 % consensuali, quindi c’era da parte della famiglia d’origine fiducia nei servizi pubblici, esattamente il contrario della percentuale di affidamenti giudiziari.

Purtroppo bisogna precisare che non è stata solo una questione di fiducia tra famiglie e servizi a far lievitare il numero degli affidi giudiziari rispetto agli affidamenti consensuali: perché da anni  l’ente locale spesso interviene   per il pagamento della retta in comunità alloggio o il contributo spese dovuto alle famiglie affidatarie solo a seguito di un provvedimento del giudice minorile.

A volte, l’affido, nonostante debba essere temporaneo per due anni, si trasforma in un’adozione di fatto e poi in un’adozione in casi particolari o affido “sine die”. Diventano affidi molto complessi, spesso diventano riparativi e la famiglia affidataria viene vista come antagonista della famiglia di origine.

Un buon affido dovrebbe sempre essere collegato a un sostegno alla famiglia d’origine per il recupero delle capacità genitoriali, ma non sempre questi sostegni, per mancanza di personale o di risorse,  vengono garantiti dal servizio sociale titolare della competenza.

In genere in Italia funzionano meglio i servizi specializzati delle città che possono organizzare un team specifico che segue  gli affidamenti, soprattutto se il servizio  riesce a collaborare  in sinergia con altri servizi. Adesso si parla di LEPS nazionali per gli affidamenti e si cominciano a seguire strade più omogenee d’intervento in tutte le regioni.

Nel corso del 2024 i minori accolti a livello nazionale nei servizi residenziali sono stati 38.139 e 17.315 in affidamento familiare; in questi dati sono  inclusi i minori stranieri non accompagnati (dati Quaderno n. 66 Ministero del Lavoro) .

In  Piemonte i minori sostenuti e presi in carico  dai servizi territoriali sono circa 60.000 all’anno;  i minori fuori famiglia nel 2024 erano 2647, di cui 822 in affidamento etero familiare, 568 in affidamento a parenti, 1139 nei servizi residenziali del Piemonte, 118 nei servizi residenziali fuori regione, inclusi in tutti questi dati 1012 minori stranieri non accompagnati (dati della Direzione Welfare Regione Piemonte).

Ci sono i tempi lunghi degli affidi, c’è soprattutto l’incertezza che vivono i bambini che non sanno se potranno tornare dalla loro famiglia. E’ diminuita la disponibilità delle famiglie affidatarie, famiglie che non sono abbastanza sostenute dai servizi, per un motivo semplice, non mancano i progetti, mancano le risorse e il personale.

Si conferma l’aumento negli ultimi anni di bambini con bisogni speciali, ovvero minori sempre più grandicelli o fortemente compromessi dal punto di vista comportamentale, situazioni che spesso implicano una presa in carico tempestiva e continuativa nel tempo da parte dei servizi sociali e sanitari, capace di accompagnare le famiglie nei momenti di criticità (es. inserimento scolastico).

La criticità più ricorrente riguarda la difficoltà, da parte dell’Ente Gestore dei servizi socio assistenziali, di assicurare l’erogazione del contributo spese previsto con Delibera della Regione Piemonte n. 10-6456 del 7.10.2013, anche a fronte di un contributo regionale generalmente inferiore a tale quota. Tale situazione ha determinato, in alcuni casi, una significativa riduzione dell’entità del contributo spese erogato alle famiglie affidatarie.

B) Allontanamenti

Nel 2002 in Piemonte si effettuavano ben 2500 affidamenti all’anno e si erano ridotti drasticamente le presenze dei minori in istituto; nonostante ciò ci  si è posti il problema di verificare quali interventi erano stati predisposti per contenere i tempi di permanenza nelle strutture e chi erano i minori ricoverati; fu deliberato il progetto regionale “Tutti i bambini hanno diritto a una famiglia “ e  grazie alla collaborazione del prof. Franco Garelli del’Università di  Torino fu fatta una fotografia dei minori inseriti nei presidi socio assistenziali del Piemonte nel 2002. Emerse, tra gli altri importanti dati,  che il 47,1 % dei minori erano ricoverati in struttura per inadeguatezza genitoriale. Il rapporto di ricerca fu pubblicato e presentato a marzo del 2004 in un convegno organizzato a Torino sul tema.

Ancora poco  conosciute e applicate, sono le Linee di indirizzo per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità” del 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel frattempo, la metodologia messa a punto negli anni dal programma P.I.P.P.I ( Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) è diventata un livello essenziale delle prestazioni sociali, che si è cercato di implementare grazie  anche ai fondi del PNRR.

Nel 2017 l’Italia aveva una delle percentuali più basse di Europa di allontanamento dalla famiglia; 2,8 per mille residenti 0-17 anni (2,8 per mille anche nel 2020) contro il 4,4 della Spagna, il 10,4 della Francia e il 10,5 della Germania. Tra le cause dell’allontanamento prevalenti, indagate a livello nazionale l’ultima volta nel 2016, risultano la trascuratezza materiale e affettiva del genitore (14,2%); i problemi di dipendenza di uno o entrambi i genitori (14%); problemi sanitari di uno o entrambi i genitori (12%).

Su tutto questo nell’estate del 2019 è intervenuto il cosiddetto “caso Bibbiano” , complessa vicenda giudiziaria riguardante presunti illeciti nella gestione degli affidi dei minori.

E’ poi caduto il sistema accusatorio del sistema illecito di manipolazione di bambini; ma la  campagna mediatica e politica che ne è seguita ha gettato un forte discredito sull’intero sistema di tutela: sfiducia nei confronti di giudici e operatori circa il loro operato;  allungamento dei tempi degli interventi; arretramento delle potenziali famiglie affidatarie.

Nella scorsa legislatura, sono stati proposti disegni di legge e divulgate informazioni discutibili nei contenuti e sbagliate nei presupposti, ovvero che gli allontanamenti avvengano principalmente per ragioni economiche (idea smentita dai dati); che la propria famiglia sia sempre la migliore in virtù del legame di sangue; che ci siano troppi interessi in gioco.

La legge della Regione Piemonte  28 ottobre 2022 n. 17 “Allontanamento zero”, proposta dall’Assessore Caucino,  nata come contrasto ad un presunto eccessivo numero di allontanamenti, (smentito dalla Regione stessa) ha un carattere ideologico fortemente divisivo, indicando una strada di capovolgimento della prospettiva dalla centralità del bambino  e della sua tutela verso l’impronta adulto centrica della potestà genitoriale del “diritto di sangue”.

Ad inizio mandato l’Amministrazione regionale, invece di promuovere un confronto e un dibattito ampio e plurale, ha preferito redigere un testo senza audizioni nè consultazioni.

Ne è derivato, nei quasi tre anni dalla presentazione alla promulgazione, un clima di pesante conflittualità sociale; è stato costituito un Comitato, denominato “ Zero allontanamento zero”, composto da operatori sociali, sanitari,  associazioni di volontariato, ordini professionali, esperti,  professori universitari, che hanno presentato ed evidenziato tutte le criticità del testo.

La maggioranza, in aula, all’ultimo momento, ha ammesso alcuni emendamenti solo per evitare rischi di impugnazione per incostituzionalità.

Con questa legge si intende difendere  il  “diritto di sangue” come diritto naturale dell’adulto/genitore e contro presunte “illecite”  interferenze delle istituzioni e dei loro servizi. Da qui ne deriva l’interesse a contrapporre famiglia e genitori al sistema della giustizia minorile, volontariato affidatario e imprese sociali, i cui punti di forza sono appunto nella centralità del bambino.

Per ben tre anni sforzi, indagini, discussioni e polemiche si sono tutte concentrate sugli allontanamenti e non anche su altri ben  gravi problemi.  Si pensi  alle nuove povertà educative e relazionali, di cui la legge non si occupa, che ormai, da recenti ricerche, risulta interessare, nelle sue diverse forme, per tipologia e gravità, la metà degli adolescenti e dei giovani.

A conclusione l’Assemblea del “Comitato No Allontanamento ZERO”  dell’11 gennaio 2023, nel prendere atto e rispettare la legge appena approvata in quanto legittima espressione di istituzioni democratiche, ritenne  che, nonostante gli emendamenti al testo strumentalmente introdotti dalla maggioranza in aula all’ultimo momento, per cercare di evitare rischi di impugnazione per incostituzionalità  o incompatibilità con norme nazionali, la legge regionale  risulta  problematica da più punti di vista e con incerti sviluppi sia nei principi e obiettivi, che nelle disposizioni applicative. Si rilevò tuttavia che, accanto alle evidenti criticità esitabili in concreti pericoli per la tutela dei diritti dei minori, si possono profilare  nel testo anche possibilità di interpretazioni più “permeabili” che potrebbero svilupparsi, ad esempio,  in sede di “Linee guida attuative” (art. 13), di “Piano triennale regionale degli interventi per l’infanzia e l’adolescenza” (art. 11), o a partire dalla previsione, totalmente assente nel testo originario, della multidisciplinarietà e quindi della valenza socio-sanitaria degli interventi nelle situazioni di disagio familiare (art 7) o da indicazioni, tanto importanti quanto nascoste tra le righe e per nulla innovative, quali la partecipazione delle comunità per minori ad interventi di sostegno educativo domiciliare (art.11).

Togliere i bambini e metterli in comunità è l’ultima strada percorsa da magistrati minorili e operatori socio sanitari. Prima si interrogano pediatri, insegnanti, parenti, tutte le persone che hanno un legame con il nucleo familiare per valutare quali sostegni possono essere attivati.

 E invece ora basta vedere come il caso della famiglia anglo australiana che vive nei boschi dell’Abruzzo abbia scatenato un gioco di tifoserie, schieramenti, blocchi identitari tra chi vede quei bambini vittime dello Stato e chi li legge come vittime dei genitori. La giustizia trasformata in un “game”, con un uso strumentale dei minori.

Giusto il 1 ottobre 2025, prima che scoppiasse il caso di Palmoli,  il Tribunale dei minori di Milano aveva allontanato dai campi nomadi dieci minori,  ma di questo ovviamente non si è parlato, anzi, ogni decisione di un Tribunale minorile viene letta come potenzialmente abusiva. Le decisioni dei Tribunali minorili non sono intoccabili, ma il dibattito che si è scatenato è incompatibile con l’idea stessa di tutela del minore.

C) Continuità affettiva

A maggio del 2025 si è svolto il convegno “Non ti scordar di me” al campus Einaudi dell’Università di Torino, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza ed altri soggetti , tra i quali l’Ordine degli avvocati di Torino, dedicato a una riflessione sulla legge n. 173/ 2015 sulla continuità affettiva nei percorsi di affido familiare, a dieci anni dalla sua entrata in vigore. La continuità affettiva non è solo una questione giuridica ma nasce dalla necessità di garantire importanti legami familiari.

Le pronunce recenti  della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e dei giudici di merito ci  dicono che c’è stata una svolta culturale: bisogna valutare, oltre al diritto, la dimensione relazionale e affettiva del minore nei passaggi tra famiglia affidataria, adottiva o di origine.

Negli anni si è rilevata la necessità dell’ascolto diretto degli affidatari, anche nei giudici di appello,  il ruolo del pubblico ministero di vigilare sulle fasi di transizione del minore, specialmente nei casi di rientro in famiglia o trasferimento e l’impegno degli avvocati nel  rivestire il ruolo di curatore speciale dei minori, il  difensore dei genitori/parenti, il difensore degli affidatari.

Secondo l’art. 2 della legge 173/2015 e l’art. 5 comma 1 legge 184/83 gli affidatari possono  presentare memorie, anche attraverso un legale,  nell’interesse del minore per assicurare che le decisioni prese siano orientate a preservare la continuità affettiva e il suo sviluppo armonioso.

E  la Regione Piemonte, già nel 2012 aveva assunto un provvedimento deliberativo in tema di continuità affettiva, poi rivisitato e confluito in una DGR del  2018, unica a livello nazionale, con la quale ha fornito indicazioni agli operatori socio assistenziali e sanitari sull’applicazione della legge, con indicazioni sull’ascolto attento del minore e sulla preparazione accurata delle famiglie affidatarie, adottive e di origine.

D) Adozioni

 La legge 184/83 arrivava dopo la legge sul divorzio e la riforma del diritto di famiglia, a completare quella parità interna della famiglia voluta dalla Costituzione. Sul fronte delle adozioni poneva fine alla disparità di trattamento dei bambini nati in Italia e adottati in Italia, e i bambini nati all’estero e adottati da cittadini stranieri.

Per questi non c’era alcun controllo sull’idoneità degli adottanti, chiunque poteva recarsi all’estero ed adottare un bambino, per poi chiedere una delibazione alla Corte d’Appello.

Nel 1986 il Piemonte organizzò, con la collaborazione della magistratura minorile, un fondamentale cambiamento dell’organizzazione degli operatori sociali e sanitari per l’adozione. Si decise di organizzare  65 équipes adozioni, in tutti i territori che gestivano le funzioni socio assistenziali, composte da due assistenti sociali  e uno psicologo. si organizzò informazione e formazione, si descrivevano quali  dovevano essere i requisiti di una coppia per crescere ed educare un bambino diverso da sé. Il principio di base è sempre stato “Non si chiede un figlio ma ci si propone come genitori,” perché il fine dell’adozione è quello di soddisfare il diritto di ogni bambino, sia esso italiano o straniero, ad avere una famiglia.

La legge 476/98 di ratifica della Convenzione dell’Aja del 1993 sulle adozioni internazionali,  ha introdotto diversi soggetti innovativi nel panorama italiano, tra questi  gli enti autorizzati, che devono avere in Italia e all’estero personale specializzato e la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente per l’autorizzazione degli enti autorizzati e la vigilanza.

La Regione Piemonte ha approvato la legge 16 novembre 2001 n.30 “Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali”; agenzia che, come servizio pubblico, ha contribuito negli anni a diffondere una nuova cultura dell’adozione internazionale, per garantire la corretta applicazione della nuova normativa introdotta dalla ratifica della Convenzione dell’Aja, senza dimenticare la cooperazione internazionale con progetti finalizzati fin dove possibile alla permanenza del minore nell’ambito della famiglia d’origine.

Il servizio pubblico regionale si è impegnato nella formazione preadottiva, anche nazionale, nel  sostegno post adottivo per evitare le crisi adottive, nel riscoprire la narrazione tra genitori e figli nella fase successiva all’adozione, per raccontare esperienze, emozioni, storie e vicende passate.

Si è impegnato inoltre nel lavoro  con gli insegnanti che accolgono in classe bambini provenienti da realtà culturali, familiari, linguistiche diverse dalle nostre, per sostenere il dialogo tra scuola e famiglia e nell’aiutare i giovani che cercano i propri genitori biologici sul web, perché acquistino consapevolezza di quanto possano essere complesse le conseguenze di tali azioni, con rischi per la loro sicurezza e stabilità emotiva, perché bisogna saper vivere la nuova realtà adottiva nell’era del social network.

In questi anni  sono aumentate in alcuni paesi sudamericani  le proposte di abbinamenti di fratelli e gli enti autorizzati si sono ritrovati nella  necessità di seguire le istanze delle coppie che mentre erano nei paesi stranieri, chiedevano su proposta delle Autorità centrali dei paesi d’origine,  di adottare due o più bambini, con tanti dubbi dei nostri servizi territoriali  e della magistratura.

Diverse famiglie aspiranti all’adozione nazionale sono passate inoltre  attraverso le maglie dell’affidamento  a rischio giuridico, con il decreto di apertura della procedura di adottabilità e la disponibilità di alcune famiglie affidatarie a farsi carico di tale procedura.

Quante procedure  sono cambiate a più di quaranta anni dall’approvazione della legge 184/83!

A partire dal requisito del matrimonio, possono infatti essere idonee anche coppie che hanno vissuto insieme tre anni prima del matrimonio; si è passati dai 40 anni ai 45 anni come requisito dell’età per le coppie adottive, e uno dei due può superare di dieci anni quel limite. Ma nessuno può sentirsi legittimato a quell’età ad adottare un neonato! e nei paesi stranieri le coppie con più di 40 anni vengono considerati dei nonni.

Il Report della CAI sui dati del 2024/25  conferma l’Italia come il primo Paese al mondo per percentuale di adozioni internazionali di minorenni con bisogni speciali, che nel 2024 hanno rappresentato il 67% del totale. In sintesi, nel 2024 l’Italia ha registrato 691 ingressi di minorenni stranieri adottati, con un incremento del 18% rispetto al 2023, segnale di ripresa dopo la flessione dell’anno precedente. Anche le famiglie adottive sono cresciute: 536 coppie hanno richiesto l’autorizzazione all’ingresso, il 12% in più rispetto al 2023.

Numeri che, pur mantenendosi sotto le 700 unità annue, confermano la volontà di garantire a ogni bambino proveniente da un paese straniero il diritto a una famiglia.

Dati  confermati anche per il 2025, 664 minori adottati di cui 353 maschi, 311 femmine, età media 6.3.

Per quanto riguarda le adozioni nazionali siamo di fronte a un numero stabile di circa mille adozioni l’anno: 755 sentenze di adozioni nazionali nel 2022, con 8.362 domande di disponibilità (ministero della Giustizia) 

Sono diminuite le disponibilità ma non il numero dei minori adottabili ; diminuiscono i minori non riconosciuti alla nascita, cioè i parti in anonimato. Anche nelle adozioni nazionali ci sono bambini con bisogni speciali.

Sono aumentati i procedimenti aperti su segnalazione. L’insieme dei dati ci dice che oggi è relativamente più facile adottare in Italia rispetto alle adozioni internazionali .

E) Adozioni internazionali ai single

Anche le persone singole possono adottare minori stranieri residenti all'estero. E' quanto stabilito dalla Consulta. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 33 del 2025 ,  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n.184 nella parte in cui non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

Facendo leva sull’art. 8 della CEDU, Convenzione europea dei diritti dell’uomo relativo al rispetto della vita privata, l’interesse del minore viene superato dall’interesse degli adulti.

La persona singola in possesso di decreto di idoneità all'adozione internazionale può quindi come le coppie  avvalersi dell'operato degli enti autorizzati privati o eventualmente dell'Ente pubblico SRAI-Regione Piemonte per concretizzare una procedura adottiva.

I Paesi nel mondo che accolgono istanze di adozione da persone single sono la Colombia, il Brasile, il Vietnam, le Filippine e l’India; vedremo quali saranno le conseguenze di questa sentenza costituzionale.

La sentenza di fatto è stata accolta con un coro unanime di approvazione, giustificando la mancanza di famiglie; in  realtà i numeri ci dicono altro.

Il sistema delle adozioni internazionali è in una crisi strutturale, perché è cambiato il sistema geopolitico e in molti paesi sono aumentate le coppie locali disponibili all’adozione,  non certo per mancanza di famiglie aspiranti all’adozione (che riescono a concludere in media l’adozione di un minore all’ estero in 3-4  anni).

I bambini con bisogni speciali, come abbiamo visto nei dati nazionali, sono  il 67 % dei bambini adottati all’estero, e ci sono anche le fratrie, le disabilità fisiche e mentali. Bambini e ragazzi che hanno bisogno  di  due genitori.

I bambini italiani invece possono essere adottati solo da una coppia, in ottemperanza all’art. 6 della legge 184/83, che richiede il matrimonio.

La stessa Joelle Long, professore dell’Università di Torino, ha parlato di “involuzione copernicana” della sentenza n. 33 del 2025,  dicendo che la sentenza sposta pericolosamente il baricentro del sistema dall’interesse e dalla tutela prioritaria del minore privo di famiglia al desiderio di autodeterminazione relazionale e genitoriale dell’adulto.

F) Conclusioni.

Diventa sempre più difficile per i servizi raggiungere tutte le famiglie in difficoltà e sostenerle, diminuiscono le possibilità di incidere con il sostegno economico, l’educativa territoriale, gli affidamenti diurni, gli affidamenti a terzi e a parenti.

Dobbiamo ripartire e parlare dei nostri bambini in difficoltà nei quartieri, nelle città, e risvegliare la solidarietà che ha sempre caratterizzato buona parte della popolazione italiana.

C’è una necessità evidente di investimento politico e culturale di rilancio dell’affido, quale forma di aiuto solidaristico e non di sottrazione, e di governance, c’è la necessità di accompagnamento, anche per le adozioni,  prima e dopo, con una valorizzazione della rete sociale, del terzo settore e del sostegno all’autonomia.

Servizi sociali con organi deficitari, con turnover alti e con scarsa esperienza non favoriscono servizi sufficienti per il sostegno alle famiglie e ai bambini in difficoltà.

I bambini in adozione non sono quelli dell’immaginario collettivo,  la situazione geopolitica impone scelte diverse anche per la cooperazione internazionale; la coppia che offre la propria disponibilità ad un affidamento o a una adozione  deve essere valutata in relazione alla capacità di accogliere realmente  un bambino che ha dovuto affrontare tante difficoltà.

E i bambini in difficoltà sono tanti nel mondo:  i bambini stranieri che hanno fame, quelli che sono in guerra,  quelli che vediamo soffrire da lontano, dall’Ucraina a Gaza , Etiopia, Somalia, Congo, Afganistan, Libano, Iran. E i bambini che muoiono nelle acque del Mare Nostrum.

Qui oggi, dove abbiamo parlato di un testo che raccoglie “Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia” dobbiamo  ricordare in particolare con tristezza, ma  anche speranza, tutte  quelle bambine private dei loro diritti, quelle spose bambine, le bambine stuprate in guerra, le donne obbligate a indossare il velo, le donne che non possono frequentare la scuola per costruire il loro futuro e quello dei loro figli.

Anna Maria Colella

Già funzionario responsabile Ufficio Minori Regione Piemonte

E Direttore ARAI- Regione Piemonte dal 2002 al 2018

09 aprile 2026