Ecco come è andata nel racconto di dell'on. Alberta De Simone che fu protagonista della stesura ed approvazione della legge contro la violenza sessuale
Livia Turco, Presidente della Fondazione Nilde Iotti, mi chiede di scrivere la storia della legge n.66 del 15 febbraio ’96.
Nilde fu testimone di tutti gli eventi legati alla vicenda relativa ad una nuova legge sulla violenza sessuale e fu Presidente della Camera dei Deputati negli anni difficili nei quali molte parlamentari provavano con notevole impegno a varare una legge diversa senza riuscirci. Di conseguenza ha accompagnato e condiviso il percorso seguito nella XII legislatura ed esattamente negli anni ’95 e ’96.
Del suo impegno è prova l’intervento pronunciato in aula il 28 settembre 1995 e documentato dal verbale ufficiale degli atti parlamentari.
“Mi si consenta, in apertura di questa dichiarazione di voto, di ritornarecon la mente alla tormentata discussione che avvenne in quest’aula tanti anni fa senza giungere ad una conclusione. Allora due questioni intralciarono l’approvazione di una nuova legge sulla violenza sessuale: il passaggio da reato contro la morale e il buoncostume a reato contro la persona e la questione della procedibilità di ufficio quando si fosse trattato di procedere nei confronti del coniuge della persona offesa; due posizioni estreme che mettevano, entrambe, in discussione il rispetto della personalità della donna.
Così noi italiani, fieri di aver conquistato in cinquant’anni di battaglie anche fuori del Parlamento, la legislazione a tutela dei diritti delle donne più avanzata d’Europa siamo rimasti ancora per quindici anni con una lacuna, questa, che ci poneva tra le società più arretrate del mondo.”
C’è in questo esordio tutta la sofferenza accumulata da Nilde Iotti in quindici anni difficili e privi di risultati positivi.
La vicenda ha inizio nel 1979 con la raccolta di firme promossa dalle donne dell’UDI e dei movimenti femministi per la presentazione in Parlamento di una proposta di legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale. Nel febbraio 1980 la proposta di legge viene presentata alla Camera dei Deputati accompagnata da 300mila firme (ne erano necessarie 50mila). Colpite dall’interesse generale suscitato dalle donne italiane in tutta la società, nell’VIII legislatura, le forze politiche presentarono in Parlamento otto diverse proposte di legge. Il 13 febbraio 1980 iniziò in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati un iter di esame delle diverse proposte, un confronto aspro e complesso che approdò ad un testo unificato. Ma, quando quel testo fu portato in Aula, i deputati votarono a favore di un emendamento dell’on. Carlo Casini tendente a riportare tutta la materia tra i delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume. Dopo questo voto la relatrice della proposta di legge, on. Angela Bottari, si dimise per protesta e tutto l’iter decadde.
Nella IX legislatura vennero presentate, oltre alla legge di iniziativa popolare, altre sei proposte di legge. In Commissione Giustizia (relatrice Angela Bottari) fu approvato un testo unificato il 23 maggio 1984. Dopo una lunga e difficile discussione l’aula approvò alcune integrazioni e modifiche e solo il 18 ottobre espresse voto favorevole. Il testo approvato dalla Camera prevedeva, oltre alla nuova collocazione del reato, la procedibilità d’ufficio salvo per i rapporti di coniugio o convivenza, escludeva la distinzione tra “congiunzione carnale” e “atti di libidine violenta”, consentiva il processo per direttissima. Il testo fu trasmesso al Senato il 22 ottobre. La Commissione Giustizia (relatrice Sen. Marinucci) il 15 maggio apportava alcune modifiche: tra le altre sopprimeva l’esclusione della procedibilità d’ufficio tra coniugi e consentiva la partecipazione al processo di associazioni costituite da almeno due anni e che avessero come scopo la tutela della libertà sessuale. Nell’ Aula del Senato il progetto di legge viene esaminato per quattro sedute caratterizzate da molti scontri verbali, infine i senatori approvano una sospensiva proposta dal sen. Castiglione e giustificata come necessaria pausa di riflessione. La discussione non riprende più.
Nella X Legislatura furono presentati quattro disegni di legge. La Commissione Giustizia produsse un testo unificato approvato dal Senato il 30 giugno 1988 e trasmesso alla Camera che lo approvò con modifiche il 15 marzo 1989. Tornato in Senato fu di nuovo modificato e approvato il 12 aprile 1989. L’esame della Camera si arenò in Commissione Giustizia fino alla fine della legislatura.
Nell’XI furono presentate 5 proposte di legge che non furono mai trasmesse alla Commissione di merito e sulle quali non fu mai aperta la discussione.
Non a caso dunque a Nilde Iotti appare indispensabile e positivo il metodo di lavoro trasversale inaugurato nel 1995.
Senza il minimo dubbio appone la sua firma al testo preparato dal lavoro comune delle parlamentari.
“Nel frattempo per fortuna è avvenuto che le donne di tutti i gruppi parlamentari hanno trovato, sospinte anche dall’offesa che ognuna di noi sentiva nel permanere di quegli articoli del codice penale, uno spirito di collaborazione capace di superare tutte le diversità.”
L’offesa cui la Iotti si riferisce riguarda il contesto del tempo: è il caso di ricordare che nel codice penale allora vigente il corpo della donna era ipotizzato come proprietà di un uomo, padre o marito, la pena per il ratto a fini di libidine era aggravata in caso di donna coniugata, il rapimento a fini di libidine era punito più gravemente di quello a fini di matrimonio, erano in vigore norme che punivano con una pena da 3 a 5 anni il ratto a fini di libidine mentre il sequestro di persona era perseguito con pene fino a 8 anni. In base a questo se la persona sottratta era un uomo si applicava la pena prevista per il sequestro, se era donna quella più lieve del ratto.
Un contesto umiliante che faceva sentire l’urgenza di aprire orizzonti nuovi, rispettosi della dignità e libertà femminile. E c’era anche la consapevolezza che legiferare sulla violenza sessuale era un’operazione così complicata che, per 4 legislature, si era rivelata impossibile.
Per fortuna, come argomenta la Iotti, ma anche per precisa volontà politica alcune di noi decisero di proporre a tutte le parlamentari di incontrarsi, discutere e confrontarsi al di fuori delle regole e delle discipline partitiche al fine di giungere ad un testo comune e condiviso. Aderirono all’idea 74 parlamentari su 88 ed iniziarono ad incontrarsi di notte e a parlarsi. In cinque settimane un confronto privo di pregiudizi e parzialità affrontò le varie questioni senza eludere nessun problema, ma cercando di impostare al meglio i diversi articoli.
Fu scritta allora una pagina inedita di autonomia e coraggio femminile. Fu facile? Certamente no, ma l’idea di capovolgere il metodo mise in angolo i conflitti tra gruppi, gli istinti maschilisti, gli individualismi e le contrapposizioni ideologiche e limitò l’emergere di gelosie tra donne.
Il 23 maggio 1995 la proposta di legge (firmata in ordine alfabetico per sottolineare l’elaborazione comune) viene consegnata alla Camera dei Deputati come iniziativa di 74 deputate. Il testo, sottoscritto successivamente da molti uomini, contiene le seguenti disposizioni:
Il 3 agosto la Commissione Giustizia in sede redigente approva i primi due articoli e il 26 settembre l’intera legge. Il 28 settembre la legge approda nell’Aula della Camera dei Deputati.
“Oggi siamo giunti all’approvazione di una legge che si fonda sul principio della querela di parte, anche se irrevocabile e- fatto particolarmente rilevante – sul patrocinio gratuito grazie alla disponibilità del Governo che si è impegnato per la costituzione di un fondo speciale per garantire appunto il gratuito patrocinio a quanti debbano sciaguratamente ricorrere alla magistratura perché vittime di un così vile reato…La legge è dunque una legge nuova che tiene conto dei diritti della persona e cerca di impedire, nei limiti del possibile, una delle manifestazioni più rivoltanti della violenza umana. Ce n’è bisogno ed urgenza…” (Nilde Iotti, atti parl. cit.)
La legge viene approvata (con 318 voti favorevoli, 54 astenuti e 32 contrari) e trasmessa al Senato.
L’aula del Senato stralcia il gratuito patrocinio per mancanza di copertura finanziaria e introduce una modifica stabilendo che gli atti sessuali consensuali compiuti da minori dai 12 ai 18 anni non sono da considerare violenza presunta.
Il 19 dicembre il testo è discusso di nuovo dalla Camera mentre i deputati del Centro Cristiano Democratico danno vita ad interventi lunghi ed ostruzionistici non condividendo il punto sulla sessualità dei minori.
Nelle pieghe di un articolo si è annidato il dettaglio che rischia di far naufragare anche questa volta la legge. Ma le deputate del testo comune non si arrendono, si impegnano per 45 giorni alla ricerca di una mediazione e infine l’accordo viene trovato su un emendamento che recita: “Non è punibile il minorenne che compie atti sessuali consensuali con un minore che abbia compiuto gli anni13 quando la differenza di età non supera i tre anni”. Il 7 febbraio la Camera approva la legge che torna al Senato mentre il governo si dimette e la legislatura giunge al termine. Le senatrici si adoperano per ottenere una deroga ai regolamenti che vietano la discussione di disegni di legge in caso di crisi politica. La conferenza dei Capigruppo concede la deroga e il 14 febbraio 1996 la legge viene approvata e pubblicata l’indomani.
Il 15 febbraio 2026, ricorre il trentesimo anniversario di quegli eventi: è una data da sottolineare nel calendario della conquista dei diritti e delle libertà femminili.
Alberta De Simone
10 febbraio 2026